• Vuoi lavorare con noi?
    Vuoi metterti in gioco?
    Contattaci qui!

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4

Agevolazioni e FISCO

DETRAZIONI

Le persone non autosufficienti nel compimento degli atti della vita quotidiana o i loro familiari, possono recuperare una parte della spesa sostenuta per retribuire l’assistente familiare. Se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro, infatti, sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, le spese sostenute per gli addetti all’assistenza; non è necessario che essi siano muniti di specifica abilitazione di addetti all’assistenza sanitaria (ad esempio le badanti). Inoltre, trattandosi di servizio fornito dalla Cooperativa rivolto a persona non autosufficiente, si applica l’aliquota IVA agevolata (5% anziché 22%).

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

 

I Vantaggi della Cooperativa Sociale (convivenza e valore aggiunto)

I servizi vengono erogati in maniera completa e, se così’ si può dire, “chiavi in mano”. Tuttavia è luogo comune credere di spendere di più quando si è supportati da una struttura organizzata, e invece non è affatto così, o in ogni caso, se facendo da soli si risparmia un po’, si tratta di un risparmio “fasullo” : poiché accanto la costo della retribuzione dell’assistente, ci sono numerosi altri adempimenti cui il datore di lavoro è tenuto a farsi carico. Ecco che il servizio “tutto compreso” risulta quindi più conveniente quando <<il contratto di fornitura servizi viene stipulato tra la Cooperativa sociale e la famiglia interessata>>, in questo modo nel prezzo pattuito , c’è il compenso della badante, lo svolgimento di tutte le pratiche burocratiche, la gestione del libretto di lavoro, il versamento dei prescritti contributi di categoria, polizza assicurativa responsabilità civile, ferie , giorni di riposo, o dei periodi di malattia. Si può dunque concludere che la Cooperativa Sociale PerLa Badante offre un servizio tout-court, in grado di portare contemporaneamente molti vantaggi a ciascuna delle “parti in causa”: alle badanti che sono più tutelate nei loro diritti, sotto qualsiasi profilo(vengono pagate correttamente, in linea con le “tariffe”, le remunerazioni e i salari fissati nel comparto della cooperazione sociale), alle famiglie che, a conti fatti, risparmiano e risultano “coperte” da maggiori garanzie, nonché alleggerite da diversi obblighi e responsabilità; e infine , si contribuisce anche a regolamentare un mercato un po’ “selvaggio”, fornendo pertanto un buon servizio alla comunità.

 

Dichiarazione di ospitalità a cittadino extracomunitario

Chi ospita un cittadino extracomunitario, anche se minore, nella propria abitazione deve darne comunicazione entro 48 ore all’Autorità di Pubblica Sicurezza del luogo ove si trova l’immobile.

Qualora non vi sia la Questura o un Commissariato di Polizia, l’Autorità competente a ricevere l’atto è il Sindaco. La dichiarazione deve essere fatta dalla persona proprietaria dell’immobile o titolare del contratto di locazione compilando l’apposito modulo.

Per il calcolo delle 48 ore sono esclusi i giorni festivi.

Lo stesso obbligo sussiste per chiunque ceda la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani a cittadini extracomunitari.

La dichiarazione deve contenere: generalità del denunciante, generalità dello straniero, estremi del passaporto o documento di identificazione dello straniero, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata o ospitata, il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

 

Documenti da presentare

Alla dichiarazione di ospitalità allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

Si consiglia, in caso di dubbi, di allegare anche fotocopia del passaporto o documento di identità dello straniero.

 

Normativa di riferimento

Art.7 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “1. Chiunque, a qualsiasi titolo, da alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, é tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all’autorità locale di pubblica sicurezza. 2 La comunicazione comprende, oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l’esatta ubicazione dell’immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione é dovuta“.

La cooperativa non risponde di eventuali sanzioni che dovessero insorgere per negligenza rispetto a quanto indicato.